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Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti della Sapienza

Art. 1 - La Comunità scientifica
Art. 2 - Diritti fondamentali
Art. 3 – Informazione e accoglienza
Art. 4 - Ricerca e didattica
Art. 5 - Forme di partecipazione democratica, doveri
Art. 6 - Organi di tutela dei diritti
Art. 7 - Inserimento degli studenti nelle attività di ricerca
Art. 8 - Dimensione internazionale, mobilità studentesca
Art. 9 - Finalità e contenuti degli insegnamenti
Art. 10 - Metodologia ed efficacia della didattica
Art. 11 - L'impegno degli studenti
Art. 12 - Spazi, servizi, attrezzature
Art. 12 bis – Gestione ed utilizzazione spazi destinati agli studenti
Art. 13 - Stage esterni all'Università, riconoscimento dei crediti
Art. 14 - Inizio e svolgimento dei Corsi, pubblicità degli orari
Art. 15 - Tempo parziale e frequenza
Art. 16 - Programmazione didattica di Facoltà, Sessioni e Appelli
Art. 17 - Prove di valutazione del profitto ed esami
Art. 18 - Prova scritta finale
Art. 19 - Inserimento professionale degli studenti
Art. 20 - Tutela della privacy
Art. 21 - Validità della Carta dello Studente

 

Art. 1 - La Comunità scientifica

Sapienza Università di Roma (denominazione giuridica Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in seguito: l'Università) è parte della comunità scientifica internazionale e ne condivide i fini,i principi ed il metodo, avendo come obiettivo quello di trasmetterle conoscenze e di concorrere al progresso delle scienze. Essa si costituisce al di sopra dei confini delle nazioni e delle confessioni religiose, di ogni forma di discriminazione di censo, di genere o altro. Ha come metodo il confronto costruttivo, il rigore nella definizione delle ipotesi e nella loro verifica; si caratterizza per l'integrazione delle diverse componenti universitarie. La comunità scientifica dell'Università considera la trasmissione e la costruzione del sapere frutto del lavoro comune di docenti, studenti, personale tecnico- amministrativo e di quanti a diverso titolo operano in essa e per essa. La costruzione e la trasmissione del sapere si realizzano attraverso lo studio, l'insegnamento, la ricerca ed il dialogo costante tra le generazioni e con la comunità territoriale di riferimento. Ciascuna componente è chiamata a contribuire, secondo le sue funzioni e caratteristiche, al conseguimento dei risultati che la comunità si propone; ciascuno è chiamato a partecipare alla vita della comunità, anche attraverso l'espressione del voto.

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Art. 2 - Diritti fondamentali

L'Università considera diritti fondamentali delle sue componenti la libertà di pensiero e d'espressione, senza distinzione o discriminazione; la possibilità di valutazione e critica esercitate con rispetto, tolleranza e rigore da parte dei componenti della comunità scientifica; la partecipazione alla vita dell'Università secondo le regole della democrazia e della responsabilità. Sono garantiti i diritti di espressione, di riunione, di associazione e di organizzazione, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Università, da esercitare nel rispetto  della  comunità  accademica.  Ogni  studente  ha  diritto  di  completare  il  proprio percorso formativo nei tempi previsti e nel rispetto degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dell'Università.

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Art. 3 – Informazione e accoglienza

L'Università considera di grande valore la possibilità di accogliere ogni anno studenti della più articolata provenienza   possibile e garantisce di conseguenza la diffusione di tutte le informazioni utili ad orientare gli studenti all'inizio del loro percorso universitario e lungo l'iter degli studi con ogni mezzo opportuno. Nelle azioni rivolte a conseguire tale scopo l'Università s'impegna a coinvolgere istituzioni scolastiche, enti locali, organizzazioni imprenditoriali e forze sociali. L'Università, gli Atenei federati, le Facoltà, i Corsi di Studio ed i Dipartimenti, ciascuno secondo le proprie specificità, sono impegnati ad utilizzare tutti gli strumenti d'informazione utili al conseguimento degli enunciati obiettivi. A tal fine essi predispongono centri d'orientamento che aiutino gli studenti a scegliere con consapevolezza i percorsi di studio, e percorsi d'accoglienza che aiutino le matricole (in particolare studenti fuori sede e stranieri) ad inserirsi all'interno della comunità. Le Facoltà fanno conoscere tempestivamente, attraverso apposito materiale informativo, le attività didattiche ed i servizi offerti. L'Università agevola l'accesso alle misure di sostegno economico garantite agli studenti dalle Istituzioni competenti; garantisce agli iscritti l'accesso alla rete informatica e ai
siti d'informazione curati dall'Università e dalle Facoltà; trasmette ai mass media un'informazione corretta e puntuale sui servizi offerti. Facoltà e Corsi di Studio, all'inizio di ciascun anno accademico, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, organizzano incontri per i nuovi iscritti di introduzione agli studi universitari; forniscono un'assistenza individualizzata, mediante l'assegnazione alle matricole di docenti come tutor; organizzano corsi di recupero per colmare eventuali difficoltà che provengano dal percorso di studi precedente.  I  Dipartimenti  organizzano  incontri  in  cui  vengono  presentati:  l'attività scientifica in corso, i progetti futuri, le possibilità di fruizione di biblioteche, di musei e di laboratori. L'Università s'impegna a rimuovere le barriere architettoniche e strutturali che impediscono la piena fruizione dei servizi e delle attività da parte dei diversamente abili.

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Art. 4 - Ricerca e didattica
L'Università favorisce la sinergia di ricerca e didattica. La costante applicazione allo studio e
alla ricerca costituiscono ragione e fondamento dell'autorevolezza del corpo docente.
Gli studenti hanno diritto ad una didattica per obiettivi culturali, formativi e professionalizzanti qualificati, nei quali il processo formativo sia affiancato alla ricerca.
Ogni studente ha diritto a costruire il proprio sapere critico insieme con i docenti.
Al fine di rendere efficace la sinergia tra docenti e studenti, l'Università predispone spazi e occasioni per la costruzione di un patrimonio di conoscenze condivise.

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Art. 5 - Forme di partecipazione democratica, doveri

L'Università garantisce forme di partecipazione democratica a tutte le componenti accademiche.
Università, Atenei federati, Facoltà, Corsi di Studio e Dipartimenti garantiscono l'attivazione di tutti gli organismi previsti dallo Statuto e dai rispettivi regolamenti; s'impegnano a condurre le consultazioni elettorali con tempestività e a favorire la massima informazione e partecipazione, anche favorendo l'associazionismo studentesco.   Le elezioni universitarie per il rinnovo delle rappresentanze studentesche è opportuno che siano tenute nello stesso periodo (election day) e secondo modalità comuni tali da garantire la massima affluenza al voto.
Gli studenti hanno altresì il diritto di partecipare agli organi competenti per la valutazione del sistema formativo e per le decisioni riguardanti l’organizzazione della didattica, nel rispetto del Regolamento di Ateneo[1].
Ogni organismo elettivo e ciascuno dei suoi membri ha il compito di rappresentare e tutelare
interessi,  diritti  e  doveri  di  tutte  le  componenti  accademiche,  di  esercitare  funzioni propositive nei confronti delle strutture di governo dell'Università e di promuovere la diffusione delle informazioni relative agli aspetti decisionali dell'università.
La partecipazione democratica è garantita anche dall'efficienza dell'azione amministrativa, fondata sui principi della trasparenza dei diritti e delle responsabilità, della semplificazione delle procedure e della soddisfazione degli utenti rispetto al servizio offerto. Il diritto d'accesso è regolato dalle leggi vigenti in materia nell'ordinamento dello Stato italiano, e dal regolamento adottato dall'Università.
Gli studenti partecipano responsabilmente alla vita accademica, sia a titolo individuale, che eventualmente come rappresentanti negli organi statutari. Essi hanno il dovere di rispettare lo Statuto dell'Università ed ogni norma regolamentare; essi hanno il dovere di rispettare gli ambienti, le strutture e le attrezzature, condividendo regole di civile convivenza e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità accademica.

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Art. 6 - Organi di tutela dei diritti
Sono  organi  di  tutela  degli  studenti:  il  Garante  dei  diritti  e  dei  doveri  degli  studenti dell'Università; il Difensore degli studenti di ciascuna Facoltà; l'Osservatorio studentesco di Facoltà, da regolamentare da parte dei Consigli di Facoltà.
Il Garante dei diritti degli studenti ha la funzione di coordinare l'azione dei Difensori che agiscono nelle singole Facoltà, consultando in merito i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università e riferendo periodicamente al Rettore della sua attività e dei problemi insorti.
Il Garante è nominato dal Rettore, sentiti i Rappresentanti degli studenti negli organi accademici centrali.
Il Difensore degli Studenti di ciascuna Facoltà, scelto dal Preside, consultati i Rappresentanti degli studenti, ha il compito di garantire i diritti degli studenti in tutti gli ambiti della vita universitaria, e di garantire l'applicazione dei contenuti della presente Carta. Gli studenti, direttamente o tramite i loro rappresentanti negli organi accademici, possono rivolgere richieste e quesiti ai Difensori con ogni garanzia di riservatezza.
I Difensori di Facoltà esercitano la propria azione mediante risposte scritte riservate o mediante audizione o convocazione delle parti interessate.

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Art. 7 - Inserimento degli studenti nelle attività di ricerca
L'Università considera suo compito primario la ricerca di base e applicata.
Per la partecipazione degli studenti alle attività e progetti di ricerca saranno definite norme che ne regolino le condizioni.
L'Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività di ricerca anche con la finalità di preparazione di tesi su basi sperimentali.
I regolamenti di Facoltà disciplinano le modalità d'accesso degli studenti a posti pre-definiti di stage per attività di ricerca, anche per la preparazione dell'elaborato finale dei diversi cicli formativi.

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Art. 8 - Dimensione internazionale, mobilità studentesca

L'Università s'impegna a favorire la dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica, promuovendo programmi di ricerca e di scambio culturale, e agevolando le procedure amministrative che regolano la mobilità di docenti, ricercatori e studenti.
L'Università favorisce la mobilità studentesca valutando la coerenza dei percorsi formativi (tipologia dei corsi e relativi titoli, crediti formativi) ed aderendo a programmi a tal fine predisposti in ambito internazionale per i diversi livelli di formazione, conformemente  ai principi fissati dalla Carta di Strasburgo degli studenti europei e dallo specifico Regolamento dell'Università.
Per conseguire la mobilità internazionale, l'Università promuove iniziative utili al superamento   degli   ostacoli   di   natura   socio-economica   e   culturale;   tali   iniziative comprendono accordi con le istituzioni locali, nazionali e internazionali che prevedano agevolazioni per l'orientamento, la didattica e il sostegno, e per favorire il diritto allo studio anche per gli studenti stranieri.

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Art. 9 - Finalità e contenuti degli insegnamenti
Finalità  dell'insegnamento universitario è  fornire  agli  studenti  gli  strumenti  di  crescita
culturale e professionale, integrando le conoscenze da loro acquisite nella complessità dello sviluppo della cultura e della scienza, anche con riferimento alle modifiche delle professionalità e alle dinamiche del mercato del lavoro.
I programmi di studio sono approvati dai consigli dei Corsi di Studio con l'apporto dei rappresentanti degli studenti nei consigli stessi.
I docenti debbono essere disponibili a tener conto delle proposte degli studenti in merito ai contenuti e alle modalità di articolazione dell'insegnamento.
I  docenti  sono  impegnati  a  mettere  a  disposizione  degli  studenti  i  sussidi  utilizzati nell'attività didattica.
Gli studenti hanno diritto di seguire gli insegnamenti impartiti nell'Università e di sostenere esami in tutte le Facoltà, entro i limiti stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni del Senato Accademico.
L'Università promuove la valutazione dell'efficacia delle attività formative a livello di Università e di Facoltà, coinvolgendo nei nuclei di valutazione i rappresentanti degli studenti negli organi accademici.
La valutazione comprende anche le modalità adottate per le verifiche di profitto.

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Art. 10 - Metodologia ed efficacia della didattica

L'Università valorizza la qualificazione didattica dei docenti, con riferimento alla crescita e maturazione dei destinatari, all'adeguatezza del linguaggio adottato, all'utilizzazione di strumenti sussidiari.
L'Università provvede alla valutazione dell'efficacia e della qualità della didattica attraverso il Nucleo di Valutazione di Università; la valutazione nelle singole Facoltà è effettuata dai nuclei di valutazione di Facoltà.
Finalità della didattica è quella di far sì che il numero maggiore di studenti consegua nel periodo di durata legale del corso il titolo finale, avendo acquisito un atteggiamento scientifico ed un ampio ed approfondito patrimonio di conoscenze/competenze, anche tenendo conto delle condizioni all'ingresso del percorso formativo.
L'Università attiva iniziative volte a ridurre i fenomeni della dispersione e dell'abbandono.

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Art. 11 - L'impegno degli studenti

L'Università favorisce una formazione critica complessiva, contenendo il numero delle verifiche di profitto a quanto indispensabile ed evitando la frammentazione dei corsi e delle verifiche di profitto, che di norma non debbono superare 8 prove d'esame per ciascun anno di corso (20 in tutto il triennio).
Il sistema dei crediti definisce l'impegno richiesto agli studenti per frequentare con profitto l'università; il superamento della prova d'esame certifica l'impegno di studio corrispondente al numero di crediti attribuito al corso.
Gli studenti sono corresponsabili del successo o dell'insuccesso del processo formativo.
Ad essi si richiede costanza nell'applicazione, rigore nello studio, spirito critico e curiosità scientifica, partecipazione alla vita culturale e sociale dell'Università, inserimento nelle attività di ricerca.
Gli studenti hanno il diritto/dovere di informarsi per tempo della programmazione didattica e di partecipare quindi alle attività didattiche previste.

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Art. 12 - Spazi, servizi, attrezzature

L'Università mette a disposizione degli studenti spazi attrezzati e servizi (biblioteche, aule di studio, aule informatiche, centri copie,mense, bar, ecc.) che consentano lo svolgimento adeguato delle attività di studio, di formazione e ricerca.
Le strutture destinate ad attività culturali, sociali, sportive e ricreative sono aperte a tutte le componenti dell'Università, secondo la regolamentazione approvata dagli organi centrali dell'Università.
Negli eventuali organi di programmazione o di governo debbono trovare rappresentanza gli studenti insieme con le altre componenti dell'Università.
L'Università tramite il CUS provvede a destinare spazi all'attività sportiva e ricreativa e di aggregazione tra le diverse componenti dell'Università.
L'Università  favorisce  per  gli  studenti  forme  di  assistenza  al  disagio,  d'intesa  con  le istituzioni pubbliche competenti in tema di diritto allo studio e di tutela socio-sanitaria.

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Art. 12 bis – Gestione ed utilizzazione spazi destinati agli studenti

Compatibilmente con la disponibilità di spazi, in ogni Facoltà vengono messi a disposizione uno o più locali adibiti sia a sala di lettura che a spazio di aggregazione. La gestione di detti locali è affidata ad una Commissione di cinque rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, identificati dal Preside in relazione ai voti riportati dalle singole liste con almeno il
5% dei voti validi; i nominativi sono identificati in relazione ai voti riportati nell’ambito delle singole liste.
L’utilizzazione di detti locali avviene nel rispetto dell’orario di apertura e chiusura dell’edificio ove sono ubicati i locali. Attività extra-orario debbono essere autorizzate dal dirigente della struttura (Preside o Direttore di Dipartimento), su richiesta sottoscritta da un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà, protocollata in entrata dal dirigente della struttura e da questi autorizzata per iscritto.
La disponibilità di aule per riunioni proposte dagli studenti è subordinata al rispetto delle attività accademiche programmate (lezioni, seminari, didattica integrativa, esercitazioni). In ogni caso la utilizzazione delle aule deve rispettare l’orario di normale apertura e chiusura, nonché il calendario accademico.
L’utilizzazione delle aule al di fuori degli orari consentiti, così come l’utilizzazione per finalità diverse da quelle di studio o di riunione accademica o il danneggiamento di muri, suppellettili ed impianti comporta la revoca dell’autorizzazione alla disponibilità. Con specifici provvedimenti l’Università provvederà al ristoro dei danni ed alla attribuzione di responsabilità.

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Art. 13 - Stage esterni all'Università, riconoscimento dei crediti

L'Università incentiva esperienze svolte al di fuori del Corso di Studio che presentino una valenza formativa coerente con l'indirizzo del corso medesimo.
Le esperienze accreditabili riguardano tirocini, attività di ricerca, corsi ed iniziative culturali che abbiano contribuito a far acquisire conoscenze appropriate, coerenti con il curriculum formativo del Corso di Studio.
Le Facoltà provvedono a regolamentare le modalità di riconoscimento dei crediti maturati in esperienze extrauniversitarie.
L'attività professionale o di servizio non è riconoscibile come credito formativo disciplinare.

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Art. 14 - Inizio e svolgimento dei Corsi, pubblicità degli orari

Le Facoltà hanno il dovere di iniziare corsi di studio in tempo utile e comunque entro il termine massimo stabilito dal Senato Accademico.
Dell'inizio dei corsi, dei programmi, dei docenti, degli orari viene data opportuna comunicazione, controllata ed aggiornata, attraverso tutti i mezzi di comunicazione disponibili e più efficaci, privilegiando modalità rapide quali le pagine del sito Internet e il servizio personalizzato di mailing su posta elettronica per studenti iscritti.
Gli studenti hanno diritto ad informazioni precise ed aggiornate sugli orari delle lezioni; il rispetto degli orari, salvo eventi eccezionali, costituisce obbligo organizzativo del Corso di Studio e del singolo docente.
I Corsi di Studio dovranno curare - nei limiti del possibile - che la didattica “frontale” per ogni anno di corso sia concentrata in moduli orari tali da consentire allo studente di utilizzare per lo studio personale il tempo previsto dal sistema dei crediti. Gli studenti hanno diritto/dovere di frequentare, per quanto possibile, con regolarità e sequenzialità le lezioni del proprio Corso di Studio.
Essi possono chiedere, in presenza di fondati motivi, il cambio del corso di riferimento.
Gli studenti hanno diritto alla regolarità degli orari di ricevimento dei docenti e ad avere da questi spiegazioni sugli argomenti trattati.
I docenti sono tenuti a comunicare con tempestività ogni eventuale variazione al riguardo
secondo le modalità previste.
L'Università s'impegna a definire con gli studenti gli standard minimi di comunicazione
che ogni docente deve rispettare.
L'Università promuove azioni concertate con il Ministero di Grazia e Giustizia, o con le sue strutture decentrate, per attivare forme d'istruzione anche a distanza, e per consentire di sostenere gli esami per coloro che abbiano restrizioni delle libertà personali.

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Art. 15 - Tempo parziale e frequenza

L'Università s'impegna a favorire per quanto possibile opportunità di studio anche a quegli studenti  che  presentino  difficoltà  di  frequenza  per  motivi  di  lavoro,  attivando  corsi  a distanza, rendendo disponibili sussidi didattici anche in modalità e-learning e lezioni in orario serale.
I  docenti,  accertate  le  ragioni  della  difficoltà  di  frequenza  di  uno  studente,  debbono indicargli, nel rispetto della normativa sui crediti, il carico di studio integrativo del programma previsto per gli studenti frequentanti.
L'Università favorisce forme articolate d'organizzazione didattica, anche attraverso l'applicazione del tempo parziale, in particolare per gli studenti lavoratori.

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Art. 16 - Programmazione didattica di Facoltà, Sessioni e Appelli

Gli studenti hanno diritto di sostenere prove d'esame in ogni sessione, avendo il dovere di prenotarsi e di disdire la prenotazione entro i termini prefissati.
Le Facoltà provvedono a definire per tempo il calendario annuale delle sessioni e degli appelli, evitando eccessive concentrazioni delle prove d'esame, ma anche evitando la sovrapposizione tra lezioni ed esami.
Le Facoltà curano che il numero delle sessioni e degli appelli  siano omogenei tra i Corsi di
Studio.

Le Facoltà provvedono a definire minimo due appelli straordinari per studenti fuori corso, ripetenti e lavoratori. Non è consentito ai docenti anticipare la data delle prove rispetto a quella prevista dal calendario.
L'eventuale variazione della data delle prove deve costituire un fatto eccezionale e deve essere comunque pubblicizzata tempestivamente.

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Art. 17 - Prove di valutazione del profitto ed esami

La prova d'esame verte sul programma del corso, opportunamente divulgato all'inizio delle lezioni e reso pubblico sul sito di Facoltà e nell'Ordine degli Studi.
Gli  studenti  hanno  diritto  a  sostenere  l'esame  sul  programma  del  corso  che  hanno frequentato, e col docente responsabile del corso stesso, purché sostengano la prova d'esame entro i tre anni accademici successivi a quello nel quale è stato tenuto il corso.
Contenuto, modalità e numero delle prove d'esonero, qualora integralmente o parzialmente sostitutive della prova scritta e/o orale, sono comunicati all'inizio delle lezioni.
Gli esami debbono essere programmati in modo tale che lo studente possa sostenere tutte le prove d'esame previste nel periodo didattico (quadrimestre, semestre, anno).
Se l’esito dell’esame non è soddisfacente per lo studente, questi ha diritto a ritirarsi senza conseguenze per il suo curriculum accademico (l’esame, in tal caso, può essere annotato come non concluso soltanto per fini statistici, garantendo l’anonimato dello studente). Lo stesso esame può essere ripetuto nell’appello successivo[2].
Lo  studente  avrà  cura  di  programmare  le  sue  prove  d'esame  in  modo  da  evitare  la
sovrapposizione delle date d'appello di due o più esami.
Nel caso di sovrapposizione inevitabile, lo studente ha il diritto di sostenere comunque l'esame all'interno della stessa sessione.
Sulla base delle prenotazioni o di altre modalità di stima preventiva degli esaminandi, i docenti debbono essere in grado di pubblicizzare l'orario approssimativo di ogni prova.
Gli esami sono pubblici.
Al termine della prova d'esame lo studente ha diritto di conoscere gli elementi di giudizio che hanno determinato la formulazione del voto nonché di prendere visione della propria prova, qualora scritta.
I docenti sono tenuti a limitare i loro giudizi alla preparazione espressa nel corso della prova dallo studente.

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Art. 18 - Prova scritta finale

Ogni studente ha il diritto di scegliere il relatore e l'argomento della prova scritta finale più rispondente alle proprie aspettative, nel rispetto delle competenze e degli impegni di ciascun docente.
Entro sei mesi dal termine del suo percorso di studio lo studente ha il diritto di avere assegnato un argomento con relativo relatore.
Nel caso che il relatore da lui scelto non sia disponibile, il Presidente del Corso di Studio è tenuto a sottoporgli una rosa di almeno tre docenti tra cui scegliere. Lo studente ha il dovere di produrre, sulla base delle indicazioni concordate, un elaborato originale, esplicitando le fonti utilizzate ed attenendosi alle convenzioni scientifiche dello specifico settore di studi.
Nel periodo di preparazione dell'elaborato finale il docente-relatore è impegnato ad assistere lo studente nel suo lavoro.
Tempi  e  modi  degli  incontri  di  revisione  vengono  concordati secondo  norme  generali stabilite dal Consiglio di Corso di Studio.
La durata dell'impegno per la preparazione dell'elaborato finale deve essere commisurata al numero di crediti ad essa riservati.

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Art. 19 - Inserimento professionale degli studenti

L'Università agevola l'inserimento professionale dei propri studenti sia durante il percorso di studi, attuando i tirocini ed ogni altra iniziativa atta a favorire il raccordo tra esperienza formativa e attività professionale, sia al termine del percorso di studi, realizzando l'incontro tra Università e mondo del lavoro e favorendo esperienze di confronto degli studenti con la realtà lavorativa.
L'Università favorisce l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche preparando gli studenti ad usufruire delle misure previste dalle leggi nazionali, regionali e dagli interventi locali volti a favorire l'imprenditoria giovanile.
In questo processo l'Università è impegnata a tutelare i diritti degli studenti sul lavoro, sulla dignità e sulla sicurezza del lavoro in tutte le sue forme.

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Art. 20 - Tutela della privacy

L'Università tutela, secondo la normativa vigente, la privacy degli studenti. Gli strumenti di sorveglianza audio-video possono essere attivati solo per giustificati motivi di sicurezza, secondo la vigente normativa in materia.

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Art. 21 - Validità della Carta dello Studente

La presente "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti" ha valore di riferimento in tutte le Facoltà dell'Università.
Le singole Facoltà possono àintegrarla, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Carta stessa. La presente Carta entra in vigore dall'anno accademico 2008/2009.


Λ [1]Questi punti sono tratti dalla Carta degli studenti del MIUR, Titolo VI, art. 35-36

Λ[2]Questo punto è tratto dalla dal Carta degli studenti del MIUR, Titolo II, art. 17

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