Regolamento di Facoltà

 

 

Art. 1 - La Facoltà e le sue attribuzioni

1. La Facoltà di Medicina e Odontoiatria istituita con D.R. del n.602 del 30 Settembre 2010, è un Centro di Spesa dotato, al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali e statutari, di autonomia gestionale ed amministrativa per quanto riguarda tutte le attività contrattuali e convenzionali che la riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, o disciplinati da specifici regolamenti, esclusa comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri Organi a tal fine identificati dallo Statuto; la Facoltà, quando a ciò è espressamente delegata dal Rettore, è responsabile delle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione, dei Master e delle Scuole di Formazione e Alta Formazione da essa coordinati.

2. La Facoltà è una struttura di coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attività didattiche, nonché di monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti, secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 1, dello Statuto.

Essa è preposta a favorire lo sviluppo culturale, l’integrazione scientifica e l’organizzazione della didattica, la promozione ed il coordinamento delle attività di Terza Missione nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad essa afferenti e, in particolare, attraverso i suoi Organi, svolge le funzioni di cui all’articolo 12 dello Statuto.

3. La Facoltà, inoltre, attraverso la Giunta, redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di Monitoraggio di Facoltà, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni.

4. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all’organizzazione dei corsi di studio interfacoltà.

5. Alla Facoltà è assegnato un budget adeguato al funzionamento della struttura, al perseguimento delle attività e degli obiettivi istituzionali, al mantenimento degli spazi assegnati, anche ai fini della sicurezza, al funzionamento dei laboratori didattici, delle biblioteche, delle sale di lettura e dei servizi.

6. La Facoltà utilizza le risorse messe a sua disposizione e risponde della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

7. La Facoltà in modo particolare è responsabile:

a) dell’informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;

b) dell’efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;

c) della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato, servizi per la disabilità e placement; della pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi, del calendario delle lezioni e degli esami.

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Art. 2 - Afferenza alla Facoltà 

1. Afferiscono alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria i Dipartimenti di:

  1. Chirurgia
  2. Materno Infantile e Scienze Urologiche
  3. Medicina Sperimentale
  4. Medicina Traslazionale e di Precisione
  5. Neuroscienze Umane
  6. Organi di Senso
  7. Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari
  8. Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali
  9. Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche

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Art. 3 - Organi della Facoltà 

1. Sono Organi della Facoltà:

a) il Preside,

b) l’Assemblea di Facoltà,

c) la Giunta,

d) il Comitato di Monitoraggio dell’Attività Didattica e Scientifica,

e) il Garante degli studenti della Facoltà,

f) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

 

2. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività di Facoltà, da:

- Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà;

- Responsabile Amministrativo Delegato;

- Manager Didattico;

- Responsabile della Segreteria studenti.

Le rispettive funzioni sono regolate dall’art. 11 del presente Regolamento e dalle altre norme dell’ordinamento interno di Sapienza che prevedono la disciplina di dette funzioni.

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Art. 4 - Preside

1. Il Preside è Responsabile della Struttura ed esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo come disciplinate dallo Statuto e dai regolamenti relative al funzionamento delle strutture di Ateneo.

 

2. Nell’ambito dei poteri di indirizzo politico-programmatico, il Preside esercita le funzioni di programmazione comprensivi della proposta in tema di assegnazione di risorse e di formazione del bilancio, nel quadro della gestione organizzativa ed amministrativa finalizzata allo svolgimento delle attività didattiche e formative e di terza missione nonché al monitoraggio della ricerca svolta dai Dipartimenti afferenti.

 

3. Il Preside è responsabile della struttura che dirige assicurando la coerenza tra l’assetto organizzativo e gli obiettivi strategico-operativi, garantendo, mediante indirizzi gestionali, che l’organizzazione dei servizi e delle risorse umane, finanziarie e strumentali in capo alla Facoltà risponda alle esigenze e agli obiettivi delle attività di ricerca, didattica e di terza missione per quanto di sua competenza statutaria.

 

4. Il Preside assume le decisioni in ordine all’organizzazione del lavoro relativamente ai profili di direzione e vigilanza del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà e funzionalmente subordinato allo stesso Preside, il quale affida obiettivi annuali. È identificato quale “datore di lavoro” ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. n) dello Statuto, ed è responsabile della sicurezza dei locali della struttura che dirige e di cui cura la manutenzione.

 

5. Il Preside ha potestà decisionale in ordine alle spese da effettuarsi, nell’ambito del budget assegnato alla Facoltà, secondo le vigenti regolamentazioni in materia.

 

6. Adotta, altresì, tutti gli atti relativi a bandi, contratti, convenzioni, accordi di collaborazione e ogni altro atto relativo alle attività di didattica, ricerca e terza missione, per quanto di competenza della Facoltà a norma dello Statuto, in conformità con le delibere della Giunta di Facoltà, fatte salve, le competenze del Responsabile Amministrativo Delegato (RAD).

 

7. Il Preside, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti, rappresenta la Facoltà, coordina, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e della Giunta, assicurando, per quanto di competenza, l’esecuzione delle delibere adottate. Svolge, altresì, funzione di raccordo con il Senato Accademico, alle cui sedute partecipa senza diritto di voto, e vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti d’Ateneo in riferimento ai compiti assegnati alla Facoltà.

 

8. Il Preside è responsabile del corretto e tempestivo aggiornamento del sito della Facoltà, avendo cura, in modo particolare, che tutte le informazioni sull’erogazione delle attività didattiche e i calendari d’esame siano pubblicati nel rispetto dei tempi e della modalità previste dal Regolamento didattico d’Ateneo.

 

9. Possono essere nominati dal Preside non più di tre Vice-Presidi, scelti tra i docenti di ruolo, di cui uno vicario scelto tra i professori di ruolo. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.

 

10. Al Preside è corrisposta un’indennità, secondo quanto stabilito dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze. L’indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

 

11. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei Preside può comportare, previa motivata deliberazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la decadenza dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente re-invio alla struttura di riferimento per l’elezione del nuovo Preside. Nelle more del perfezionamento della procedura elettorale le funzioni di Preside sono esercitate dal Vice Preside-Vicario ovvero, qualora non nominato, dal Decano della Facoltà.

 

12. Il Preside è nominato dal Rettore, previa consultazione dell’Assemblea di Facoltà, tra i professori ordinari a tempo pieno e dura in carica tre anni.

 

13. Il Decano dei professori di prima fascia indice le consultazioni per la nomina del nuovo Preside:

a) tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato;

b) entro un mese da eventuali dimissioni anticipate;

c) entro un mese dall’insorgere di un impedimento di durata superiore ai quattro mesi.

 

14. Le consultazioni, che possono essere effettuate anche avvalendosi di strumenti informatici, si svolgono in apposita seduta dell’Assemblea di Facoltà, convocata e presieduta dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene proposto al Rettore per la nomina a Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Le consultazioni, in alternativa, possono svolgersi anche nella modalità on line da remoto, nel rispetto delle garanzie di libertà e segretezza del voto e della certezza dell’identità del votante.

 

15. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore Vicario e Direttore di Dipartimento.

 

16. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto, tutti i mandati elettivi sono limitati a non più di due consecutivi.

L’ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell’incarico, aumentata di un anno

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Art. 5 – Composizione e funzionamento dell’Assemblea di Facoltà 

1. Fanno parte dell’Assemblea di Facoltà tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà e il Responsabile Amministrativo Delegato, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti in seno all’Assemblea di Facoltà dal personale tecnico-amministrativo della Facoltà, secondo le modalità descritte nel successivo art. 6 del presente Regolamento in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti.

 

L’Assemblea di Facoltà si riunisce, di norma, ogni sei mesi. Le singole componenti dell’Assemblea eleggono le rispettive rappresentanze nella Giunta, secondo un Regolamento approvato dall’Assemblea di Facoltà, sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

 

2. L’Assemblea di Facoltà è convocata dal Preside mediante avviso trasmesso in via informatica, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell’adunanza; nei casi urgenti, l’Assemblea può essere convocata almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare l’Assemblea quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti. Le riunioni dell’Assemblea di Facoltà possono svolgersi anche per via telematica.

 

3. L’Assemblea di Facoltà è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti. Coloro che non avranno provveduto a giustificare anticipatamente per iscritto la loro mancata partecipazione prima della seduta dell’Assemblea di Facoltà saranno considerati assenti non giustificati.

 

4. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente dell’Assemblea di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.

 

5. Le riunioni dell’Assemblea di Facoltà sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell’Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà. In caso di impedimento temporaneo o comunque di assenza del Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà, le funzioni di segretario verbalizzante debbono essere affidate al Responsabile Amministrativo Delegato. In caso di assenza o impedimento del Responsabile Amministrativo Delegato, le richiamate funzioni di segretario verbalizzante sono affidate, previo provvedimento del Direttore Generale, ad altra unità di personale tecnico-amministrativo di ruolo della Facoltà di categoria non inferiore alla D. Il Preside disciplina l’ordine e la durata degli interventi.

 

6. I rappresentanti degli studenti e/o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.

 

7. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti dell’Assemblea.

 

8. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.

 

9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti dell’Assemblea di Facoltà, anche mediante sito web. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

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Art. 6 – Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nell’Assemblea di Facolt

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario (per le Facoltà di area medica) nell’Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà.

 

2. L’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario (per le Facoltà di area medica) afferente alla Facoltà.

 

3. Qualora la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario (per le Facoltà di area medica) dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.

4. Le elezioni per la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario (per le Facoltà di area medica) nell’Assemblea di Facoltà sono indette con disposizione del Preside almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni e sono valide se abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario, l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

 

5. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente, salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 32, comma 1bis, dello Statuto.

 

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Art. 7 – Rappresentanza ed elezioni degli studenti nell’Assemblea di Facoltà 

1. L’elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse avviene sulla base di una o più liste concorrenti.

 

2. La rappresentanza degli studenti in seno all’Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.

 

3. Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nella Facoltà. È favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell’Università e per le rappresentanze degli studenti nell’Assemblea di Facoltà. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

 

4. Con decreto del Preside, entro dieci giorni dall’avvenuta indizione delle elezioni degli Organi centrali con decreto rettorale, sono determinati:

a. il numero dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse da eleggere;

b. il numero di firme da presentare a corredo delle liste dei candidati.

 

5. Nel decreto saranno indicate le modalità di svolgimento delle elezioni, in conformità a quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle Assemblee di Facoltà.

 

6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall’Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside in base all’elenco dei corsi coordinati dalla Facoltà comunicato ufficialmente dal Preside medesimo, ed è portata a conoscenza dell’elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà.

Non hanno titolo all’elettorato attivo gli studenti che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

 

7. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un biennio con provvedimento del Preside: il mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

L’elettorato passivo non spetta agli studenti fuori corso da oltre un anno.

 

8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità o di decadenza, come previsto dal successivo comma 9, degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell’ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell’altra componente studentesca.

 

9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:

a) con il cessare dello status di studente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 2, lettere a) e b) nonché lettera d) limitatamente all’ipotesi d’iscrizione al dottorato di ricerca istituito presso un Dipartimento afferente alla Facoltà, del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico e nel Comitato per lo sviluppo dello sport universitario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché nelle Assemblee di Facoltà;

b) con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

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Art. 8 – Attribuzioni dell’Assemblea di Facoltà 

1. In attuazione di quanto disposto dall’art. 12 dello Statuto, l’Assemblea di Facoltà:

a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell’arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà e in conformità con le attribuzioni dello Statuto;

b) designa i docenti che compongono la Commissione Paritetica docenti-studenti, in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010;

c) designa i componenti del Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e scientifica;

d) approva, su proposta della Giunta, il Regolamento di Facoltà e sue modifiche;

e) approva il Regolamento sulle elezioni dei rappresentanti nella Giunta di Facoltà.

 

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Art. 9 – Composizione e funzionamento della Giunta 

1. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento dei componenti l’organo e, in misura non superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i coordinatori di Corsi di Studio o di Area Didattica e di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, nel rispetto dell’art. 33, comma 3, dello Statuto. La Giunta delibera in composizione ristretta su determinate materie qualora previsto da specifici Regolamenti interni di Sapienza. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta di Facoltà il personale tecnico-amministrativo presente nell’Assembla di Facoltà limitatamente agli argomenti riguardanti detto personale. Allo scopo i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nell’Assemblea di Facoltà stabiliscono con criterio di rotazione la loro partecipazione alle sedute della Giunta di Facoltà secondo una percentuale che assicuri la loro presenza in un numero non superiore a quella della componente di parte accademica.

 

2. Le rappresentanze studentesche sono elette dalla rispettiva componente eletta nell’Assemblea di Facoltà e durano in carica un biennio. Entro 30 giorni dalla nomina delle rappresentanze studentesche nelle Assemblee di Facoltà, il Preside convoca le elezioni. È garantita la pubblicazione sul sito web della Facoltà e la divulgazione tramite mail, all’indirizzo di posta istituzionale dei rappresentanti eletti in Assemblea, del dispositivo elettorale emanato dal Preside con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

L’elettorato attivo e passivo è rappresentato dagli studenti eletti in Assemblea. Le elezioni danno luogo alla nomina dei rappresentanti in Giunta qualora ad esse partecipino almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario esse sono reiterate per un massimo di due volte con lo stesso quorum, ed un’ulteriore volta riducendo il quorum al 10% degli aventi diritto. In caso di cessazione, subentra il candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti, purché abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell’ultimo degli eletti. Il mandato dei rappresentanti degli studenti in Giunta cessa alla nomina dei nuovi rappresentanti.

 

3. Per garantire, ove possibile, la pariteticità dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà nonché delle diverse componenti del personale docente, ciascun Dipartimento è rappresentato in Giunta da un egual numero di docenti per ciascuna delle tre fasce, ivi inclusi i Direttori di Dipartimento di cui al precedente comma 1.

 

4. L’elettorato attivo spetta ai Professori ordinari, ai Professori associati, ai Ricercatori presenti nell’Assemblea di Facoltà che eleggono le rispettive componenti nell’ambito di ciascun Dipartimento afferente alla Facoltà.

L’elettorato passivo spetta, in rappresentanza delle rispettive componenti, ai Professori ordinari, ai Professori associati e ai Ricercatori, eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà ovvero tra i Coordinatori di Corsi di Studio o di Area Didattica e di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura ove previste.

 

5. Il Direttore di ciascun Dipartimento afferente alla Facoltà, entro quindici giorni dall’indizione delle elezioni, sia generali sia suppletive, da parte del Preside della Facoltà, costituisce il seggio di Dipartimento, cura le operazioni di voto e all’esito della consultazione trasmette il verbale contenente i risultati al Preside per la proclamazione degli eletti. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, sino a raggiungere il numero di rappresentanti previsto per ciascuna componente docente. In caso di parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio di ruolo nell’ambito del Dipartimento e, a parità di anzianità di servizio di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

 

6. Le elezioni degli studenti e docenti possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

 

7. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.

 

8. Ai lavori della Giunta assistono il Vice-Preside o i Vice-Presidi, il Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà con funzioni di segretario verbalizzante e il Responsabile Amministrativo Delegato (RAD). In caso di impedimento temporaneo o comunque di assenza del Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà, si applica quanto previsto dal precedente art. 5, comma 5.

Su invito del Presidente, possono intervenire alle sedute della Giunta in qualità di relatori, esperti in determinate materie.

 

9. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

 

10. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L’ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. Le riunioni di Giunta si possono svolgere anche per via telematica.

 

11. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

 

12. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.

 

13. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta perda il requisito soggettivo di eleggibilità in base al quale è stato nominato o decada ovvero si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o cessi dalla carica per qualsiasi altro motivo o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria dello stesso Dipartimento che abbia riportato almeno la metà più uno dei voti dell’ultimo degli eletti.

 

14. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un’elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.

 

15. La Giunta resta in carica per 3 anni, con l’eccezione dei ricercatori a tempo determinato e dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti che restano in carica 2 anni.

 

16. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti della Giunta, anche nel sito web della Facoltà in modalità intranet. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

 

17. Il componente che non partecipa ai lavori della Giunta per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall’incarico.

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Art. 10 – Attribuzioni della Giunta 

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 8 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà medesima nonché funzioni di coordinamento delle attività didattiche.

 

2. In particolare, la Giunta:

 

a) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di Specializzazione, di Master di loro pertinenza nonché in ordine alle attività di formazione ed alta formazione; provvede ad inoltrare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio; svolge, altresì, funzioni di interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito;

b) riceve dai Dipartimenti afferenti le proposte relative alla chiamata di professori e ricercatori di settori scientifico-disciplinari per i quali è prevista funzione assistenziale; su di esse la Giunta deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla necessità di assicurare inscindibilità delle funzioni, previa acquisizione dei pareri di pertinenza.

Riceve, altresì, dai Dipartimenti afferenti le proposte di chiamata di professori e ricercatori anche dei settori scientifico-disciplinari di area non medica nel caso in cui il budget per la procedura sia stato ad essa attribuito. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, la competenza ai fini della chiamata è esercitata dal Senato accademico, che si esprime a maggioranza assoluta degli aventi diritto;

c) coordina per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio e, con il parere obbligatorio della rappresentanza studentesca presente nell’organo, calendarizza gli appelli di esame, qualora non siano direttamente gestiti dalle strutture didattiche interessate;

c-bis) approva l’istituzione dei Consigli di Area Didattica o Corsi di Studio;

d) individua, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell’assicurare l’identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

e) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell’ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Facoltà;

f) elabora un piano sul fabbisogno e le correlate richieste di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;

g) promuove collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;

h) può deliberare la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l’adozione di singoli atti o specifiche funzioni;

i) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti;

l) delibera sulle convenzioni relative alle attività didattiche dei Corsi di Studio e delle Scuole di Specializzazione coordinate dalla Facoltà;

m) delibera sul numero dei componenti la Commissione paritetica docenti-studenti;

n) approva la proposta di budget annuale e triennale della struttura di Facoltà elaborata dal RAD sulla base delle indicazioni del Preside;

o) propone all’Assemblea di Facoltà il Regolamento di Facoltà;

p) esprime parere sulla designazione del Garante degli Studenti di Facoltà da parte dei rappresentanti degli studenti;

q) redige la relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti;

r) approva i Regolamenti dei Corsi di Studio o Area Didattica;

s) approva i Regolamenti che disciplinano l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio o di Area Didattica.

 

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Art. 11 – Personale della Facoltà 

1. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti aggregati alla Facoltà ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca.

 

2. Come previsto dall’art. 2, comma 2, del presente Regolamento-Tipo, il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, da:

 

a) Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà. Organizza l’Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo ivi afferente; partecipa alle sedute dell’Assemblea di Facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall’Ateneo;

 

b) Responsabile Amministrativo Delegato (RAD). Il Responsabile Amministrativo Delegato è nominato dal Direttore Generale e delegato dallo stesso alla gestione amministrativo-contabile della Facoltà; in virtù dei poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane delegati, adotta tutti gli atti amministrativo-contabili relativi alla Facoltà di appartenenza, ivi compresi gli atti che impegnano La Sapienza verso l’esterno. Il Responsabile amministrativo delegato è, altresì, sottoposto funzionalmente al Preside di Facoltà.

Il RAD è delegato a tutti gli atti amministrativi e negoziali nel proprio ambito di competenza ai sensi degli artt. 4, 8, 14, 29, 31, 39, 40, 42, 43, 67, 68 e 71 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nonché ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Generale di Organizzazione; inoltre, il RAD elabora la proposta di budget annuale e triennale sulla base delle indicazioni del Preside di Facoltà;

 

c) Manager didattico. Costituisce l’interfaccia tra Facoltà e Corsi di Studio. Supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio nel monitorare la sostenibilità dell’offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla “Sapienza”. Supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, attinenti ai servizi per la disabilità, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; in coordinamento con il Manager didattico di Ateneo, con i Referenti per la didattica dipartimentale e con i Consigli di Area Didattica; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall’Ateneo;

d) Responsabile della Segreteria studenti. Dipende dall’Area organizzativa preposta a sovraintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

 

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Art. 12 – Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e scientifica

1. Il Comitato di Monitoraggio dell’attività didattica e scientifica svolge funzioni di supporto al Nucleo di Valutazione di Ateneo, anche nell’attività di monitoraggio della valutazione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, e del Presidio di qualità.

2. Il Comitato si compone di n. 4 membri designati dall’Assemblea di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti nonché di n. 4 studenti scelti tra i rappresentanti degli studenti nell’Assemblea di Facoltà. I componenti del Comitato eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente scelto tra i membri docenti. L’appartenenza al Comitato è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area Didattica, Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti.

Per quanto riguarda gli studenti la loro permanenza nell’ambito del Comitato è pari ad anni due.

 

3. Al Comitato di monitoraggio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare i processi di Assicurazione della Qualità (AQ), di autovalutazione, riesame e miglioramento dei Corsi di Studio a livello di Facoltà e di Dipartimenti di riferimento, con particolare attenzione alle problematiche gestite a livello di struttura di coordinamento e non delegate ai singoli Corsi di Studio;

b) assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Team Qualità, il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti della Facoltà e dei Dipartimenti di riferimento;

c) proporre al Team Qualità di Ateneo l’adozione di strumenti comuni per l’AQ e l’erogazione di attività formative ai fini della loro applicazione;

d) fornire supporto ai Corsi di Studio, ai loro referenti, alle Commissioni AQ dei Corsi di Studio e ai Direttori di Dipartimento afferenti alla Facoltà per le attività proprie dell’Assicurazione Qualità;

e) consolidare a livello di Facoltà il modello a rete dell’Assicurazione Qualità Sapienza;

  • f) coadiuvare i Corsi di Studio e i Dipartimenti per realizzare una maggiore integrazione tra i diversi sistemi di pianificazione a livello didattico: offerta formativa, orario delle lezioni, gestione delle aule, calendarizzazione esami di profitto, ecc.

     

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Art. 13 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a:

a) svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;

c) formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio;

d) segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo;

e) predisporre una Relazione Annuale che deve prendere in considerazione la complessiva offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici dei singoli Corsi di Studio. La relazione deve essere trasmessa al Nucleo di Valutazione, al TQS, alla Facoltà, ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la Commissione paritetica o con altra rappresentanza studentesca), ciascuno con riferimento al proprio ruolo e alle specifiche competenze in merito all’AQ della Didattica.

 

2. La Commissione paritetica è composta da docenti e studenti in egual numero, come un minimo di tre docenti e di tre studenti, secondo quanto deliberato dalla Giunta.

 

3. I docenti sono designati dall’Assemblea di Facoltà, in rappresentanza delle singole fasce (ordinari, associati e ricercatori), tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente. Inoltre, i docenti devono essere il più possibile rappresentativi delle aree culturali delle Facoltà e, laddove possibile, dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà. Sono esclusi i Presidenti dei Corsi di studio, i Presidenti dei Consigli di Area Didattica, i membri del Comitato di monitoraggio di Facoltà, i membri del gruppo di riferimento per l’assicurazione della qualità, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento.

 

4. Gli studenti sono designati dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi di governo della Facoltà. In mancanza di rappresentanza e in attesa dei risultati di nuove elezioni, i componenti studenti vengono sorteggiati da una lista di studenti dei corsi di studio che hanno dichiarato la loro disponibilità. Sono esclusi dalla partecipazione alla Commissione gli studenti che abbiano fatto parte dei Gruppi di Riesame. Sono esclusi, inoltre, gli studenti fuori corso da più di un anno.

 

5. La Commissione paritetica dura in carica un biennio.

 

6. I membri della Commissione paritetica eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente, scelto tra i membri docenti.

 

7. Il Presidente convoca, almeno ogni bimestre, la Commissione mediante avviso trasmesso in via informatica, almeno cinque giorni prima della data fissata dell’adunanza; nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata almeno due giorni prima

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8. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei presenti.

 

9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza.

 

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Art. 14 – Il Garante degli Studenti della Facoltà 

1. Il Garante degli Studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentita la Giunta di Facoltà, per un periodo di tre anni.

 

2. Il Garante è a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte.

 

3. Il Garante, sulla base delle segnalazioni motivate ricevute o di propria iniziativa su fatti debitamente motivati, compie ogni atto necessario per l’istruttoria dei fatti, ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all’anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

 

4. Il Garante può promuovere incontri con le rappresentanze studentesche in Assemblea di Facoltà al fine di condividere eventuali criticità emerse nel corso delle proprie attività.

 

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Art. 15 - Istituzione per le attività assistenziali

1. L’offerta formativa è articolata nei Corsi di Studio. Essi sono, secondo la normativa vigente, Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e a percorso unitario, e possono essere coordinati nell’ambito di un’Area Didattica.

 

2. Un’Area Didattica raggruppa più Corsi di Studio – appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi – articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).

 

3. L’Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 1, comma 2; esso è costituito da tutti i docenti che afferiscono al Corso di Studio o ai Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Per i corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, il Consiglio è composto anche dal personale del Sistema sanitario nazionale appartenente all’azienda sanitaria in convenzione, sede del Corso di Studio. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio. L’istituzione dei Consigli di Area Didattica è approvata dalla Facoltà. L’organizzazione, la composizione e la partecipazione ai Consigli di Corso di Studio e ai Consigli di Area Didattica sono disciplinate da un apposito Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, che prevede le modalità per le elezioni delle rappresentanze degli studenti.

 

4. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

 

5. I Consigli operano in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all’ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.

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Art. 16 – Istituzione per le attività assistenziali prestate dalle Facoltà di Area Medica

1. L’attività assistenziale prestata dalle Facoltà interessate è organizzata e gestita nel rispetto dell’art. 6 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, della normativa vigente sul pubblico impiego e dall’art. 6, comma 13, Legge 240/2010, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalità giuridica e autonomo bilancio ai sensi della vigente normativa e in particolare dell’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 30 novembre 1998, n. 419, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Università e dei seguenti principi generali:

a) accesso alle funzioni assistenziali dei docenti di ruolo secondo il principio delle pari opportunità e nella considerazione, in particolare, del curriculum scientifico-assistenziale;

b) salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca nelle strutture assistenziali convenzionate, nel rispetto dello stato giuridico universitario.

 

2. Le Facoltà interessate all’attività assistenziale danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell’attività formativa nell’area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dallo Statuto.

 

3. Il personale universitario, docente, dirigente e tecnico-amministrativo, concorre ai fini previsti dal precedente comma 1 in relazione alle intese generali con i Servizi Sanitari Regionali e con le istituzioni accreditate dai Servizi Sanitari Regionali.

Art. 17 – Norme finali e transitorie

 

1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi.

 

2. Il presente Regolamento-Tipo di Facoltà entra in vigore al momento della sua emanazione con Decreto Rettorale e caduca contestualmente il Regolamento-Tipo di Facoltà emanato con D.R. n. 2340/2015 nonché i correlati Regolamenti adottati dalle singole Facoltà.

 

3. Ferma restando l’immediata cogenza del presente Regolamento-Tipo, le Facoltà possono entro sei mesi dalla emanazione dello stesso adottare un proprio Regolamento che, senza apportare modifiche sostanziali al presente Regolamento-Tipo, soddisfi eventuali specifiche esigenze della Struttura.

I Regolamenti di Facoltà eventualmente adottati, prima della loro formalizzazione, dovranno essere trasmessi alla competente Struttura dell’Amministrazione Centrale per le necessarie verifiche di conformità.

In caso di mancata adozione di un proprio Regolamento da parte della Facoltà, si applicano le previsioni del presente Regolamento-Tipo.

 

4. All’atto dell’entrata in vigore del Regolamento di Facoltà adeguato al presente testo, le cariche e le rappresentanze elettive proseguono il loro mandato sino a scadenza naturale.

 

5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento-Tipo, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Organizzazione, nel Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l’attività degli organi collegiali universitari.

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