Menu principale

Regolamento CAD

 

Regolamento del Consiglio di Area Didattica in

Ingegneria Ambientale

Delibera di CAD del 28.03.2022

Art. 1 – AREA DIDATTICA IN INGEGNERIA AMBIENTALE

L’Area Didattica in Ingegneria Ambientale raggruppa i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (classi L-7 e LM-35) impartiti presso la sede di Roma della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, istituiti in conformità all’Ordinamento ministeriale vigente, nonché i corrispondenti Corsi di Laurea e Laurea Magistrale istituiti in conformità agli Ordinamenti ministeriali precedenti.

Art. 2 – ORGANI DELL’AREA DIDATTICA

  1. Sono organi dell’Area Didattica:
    • il Consiglio;
    • il Presidente;
    • la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
    • il Comitato di Indirizzo (ove presente).
  2. Il Corso di Studio può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei.

Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

  1. L’Area Didattica è coordinata dal Consiglio.
  2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell’ambito dei Corsi di Studio coordinati. In particolare:
    1. professori di ruolo, anche afferenti alle Università partner, nel caso di Corsi di Studio Interateneo, e ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
    2. personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90; 
    3. docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
    4. docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

    Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. 

  3. Partecipano al Consiglio con diritto di voto:
    • i docenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
    • i rappresentanti degli studenti.
  4. Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:
    • i docenti di cui al comma 2, lettera d).

Art. 4 – COMPITI DEL CONSIGLIO

  1. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza dei Corsi di Studio ed opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
  2. In particolare, il Consiglio:
    1. formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della assicurazione della qualità delle attività formative;
    2. individua annualmente i docenti da attribuire ai singoli Corsi di Studio tenendo conto delle esigenze di continuità didattica; 
    3. delibera sull’organizzazione didattica dei Corsi di Studio;
    4. propone i regolamenti didattici dei Corsi di Studio per la successiva approvazione della Giunta di Facoltà;
    5. approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto dell’ordinamento del Corso di Studio;
    6. regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
    7. riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
    8. approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
    9. esprime parere sull’eventuale inserimento dei cultori della materia, individuati dai Dipartimenti competenti, nelle Commissioni di esame, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento;
    10. valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
    11.  approva il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
    12. approva il Regolamento dei Corsi di Studio e/o di Area didattica.
  3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza.  
  4. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dal Presidente. In caso di urgenza, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica.
    La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso, scritto o telematico, deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.
  5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. 
  6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere in via telematica.
  7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio; le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione.

Art. 5 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  1. Il Presidente ha le seguenti competenze:
    1. convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno; 
    2. modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento; 
    3. sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio, e, in particolare, trasmette ai Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal Consiglio; 
    4. cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti; 
    5. prepara l’offerta formativa del Corso di Studio; 
    6. elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio (ove presente);
    7. convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità della didattica; 
    8. convoca il Comitato di Indirizzo (ove presente); 
    9. predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica; 
    10. coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita; 
    11. contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico, entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione; 
    12. nomina, all’inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento, le Commissioni d’esame; 
    13. propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico.

Art. 6 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio o di Area Didattica, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto a scrutinio segreto dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai rappresentanti degli studenti. 
    L’elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. 
  2. Il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta. Il mandato inizia di norma il 1° novembre. In caso di cessazione anticipata, il primo mandato del nuovo Presidente ha la durata di tre anni aumentato del periodo intercorrente tra l’entrata in carica e il 1° novembre successivo.  
  3. L’elettorato passivo spetta a tutti i professori di ruolo. Inoltre, i docenti a cui spetta l’elettorato passivo devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
  4. Il Decano dell’Area Didattica indice le elezioni del Presidente tra quattro mesi e un mese prima della scadenza, ovvero immediatamente in caso di dimissioni o decadenza anticipata, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.
  5. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.

Art. 7 – ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA

  1. Fanno parte del Consiglio di Area didattica gli studenti iscritti ai Corsi di Studio che compongono l’Area Didattica ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti al Corso di Studio o all’Area didattica. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.  
  2. L’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti in corso, nonché a tutti gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. L’elettorato attivo è formato dal complesso degli studenti dei Corsi di Studio coordinati dall’Area didattica.
    La lista dell’elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà. 
  3. L’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti in corso.
    La lista dell’elettorato passivo viene predisposta dalla Facoltà.
  4. Sono eletti gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominato lo studente che sia iscritto a un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente più giovane di età. 
  5. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Area Didattica non ne infirma la valida costituzione.
  6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati non eletti, il Presidente del Consiglio di Area Didattica chiederà di indire elezioni suppletive che si terranno a un anno dalle ordinarie. Qualora l’esaurimento della lista dei non eletti intervenga in tempo successivo, la sostituzione avviene per cooptazione tra gli studenti che ne diano disponibilità, considerando se necessario le priorità d cui al comma 4 precedente. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica, eccettuato il caso di un rappresentante in Consiglio di Area Didattica che consegua la laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile al corso di laurea magistrale dello stesso Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto. 
  7. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta. 
  8. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio di Area Didattica sono indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza biennale e non meno di trenta giorni prima della data prevista per l’inizio delle votazioni. 
  9. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
  10. La procedura per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio o di Area Didattica è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà.

Art. 8 - LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

  1. La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio è costituita:
    1. dal Presidente del Consiglio di Area Didattica, in qualità di membro di diritto;
    2. da uno o due docenti di ruolo;
    3. dal referente per la didattica del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio;
    4. da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della Commissione devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di Studio. 
  2. La Commissione dura in carica tre anni. 
  3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Area Didattica che partecipa alle sedute assistito dal referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della Commissione. 
  4. La Commissione predispone il Rapporto di Riesame Ciclico e la Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dal D.M. n. 6/2019. La Commissione coadiuva, altresì, il Presidente del Consiglio di Area Didattica nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La Commissione presenta al Consiglio di Area Didattica i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà. 
  5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni/Gruppi di Lavoro designati dal Consiglio di Area Didattica per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA. 

Art. 9 - IL COMITATO DI INDIRIZZO (ove presente)

  1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra Università, scuola e mondo del lavoro e la valutazione dell’efficacia degli sbocchi occupazionali.
  2. Il Comitato di Indirizzo, ai sensi della normativa vigente e delle linee guida ANVUR, è costituito da: a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio come rappresentativi dei principali portatori di interesse ed in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda SUA del Corso di Studio; b) un numero di docenti di ruolo non superiore ad un terzo del numero totale dei membri dello stesso Comitato di Indirizzo. 
  3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Area Didattica almeno una volta l’anno in previsione dell’aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS. 

ART. 10 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni in quanto applicabili.