Regolamento del Consiglio di Area Didattica in
Ingegneria Ambientale
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Delibera di CAD del 07.11.2024
Art. 1 – AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
1. L’Area Didattica di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio coordina i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (classi L-7 e LM-35) erogati presso la sede di Roma della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale di Sapienza, nonché i corrispondenti Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della stessa sede, istituiti in conformità agli Ordinamenti ministeriali precedenti.
2. Gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di Studio coordinati dall’Area Didattica di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio sono disciplinati dal regolamento Didattico di Ateneo ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle norme statutarie.
Art. 2 – ORGANI DELL’AREA DIDATTICA
1. Sono organi dell’Area Didattica:
- il Consiglio;
- la/il Presidente;
- la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
- il Comitato di Indirizzo
2. Il Consiglio di Area Didattica (CAD) può dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro, permanenti o temporanei.
Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
1. L’Area Didattica è coordinata da un proprio Consiglio.
2. L’istituzione dei Consigli di Area Didattica o Corsi di Studio è approvata dalla Giunta di Facoltà.
3. Il Consiglio è composto da tutti i docenti a cui sono attribuiti compiti didattici nell’ambito dei Corsi di Studio coordinati. In particolare:
a) professori di ruolo e ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato;
b) personale di ruolo equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90;
c) docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) docenti a cui sono attribuiti contratti ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Consiglio è costituito, altresì, da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti.
4. Partecipano al Consiglio con diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c);
- i rappresentanti degli studenti.
5. Partecipano al Consiglio senza diritto di voto:
- i docenti di cui al comma 3, lettera d).
Art. 4 – COMPITI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio è un organo deliberante per tutte le materie e le attività di pertinenza dei Corsi di Studio che vi afferiscono e opera in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. In particolare, il Consiglio:
a) formula proposte relativamente all’ordinamento didattico, anche in funzione della assicurazione della qualità delle attività formative;
b) individua annualmente i docenti da attribuire ai singoli Corsi di Studio tenendo conto delle esigenze di continuità didattica;
c) delibera sull’organizzazione didattica dei Corsi di Studio;
d) propone i regolamenti didattici dei Corsi di Studio per la successiva approvazione della Giunta di Facoltà;
e) approva il percorso formativo individuale presentato dallo studente nel rispetto dell’ordinamento del Corso di Studio;
f) regolamenta il riconoscimento di certificazioni nell’ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
g) riconosce i crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio dell’Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università;
h) approva le domande di trasferimento presso Sapienza di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o istituzioni assimilate e le domande di passaggio di Corso di Studio;
i) esprime parere sull’eventuale inserimento dei cultori della materia, individuati dai Dipartimenti competenti, nelle Commissioni di esame, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento;
l) valuta la domanda degli studenti, già in possesso di Laurea o di Laurea magistrale, o del titolo di Laurea acquisito secondo l’ordinamento previgente, che intendano conseguire un ulteriore titolo di studio, al fine di ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti;
m) approva il Rapporto di Riesame e la Scheda di Monitoraggio annuale, predisposta dalla Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità;
n) approva il Regolamento dei Corsi di Studio e di Area didattica.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell’organo medesimo. Ai fini del computo della maggioranza, occorre sottrarre dal totale dei componenti del Consiglio il numero di coloro che hanno giustificato per iscritto la propria assenza.
4. Il Consiglio si riunisce all’occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall’Ateneo e dalla Facoltà ed è convocato dalla/dal Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per via telematica. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno delle riunioni devono essere portati a conoscenza dei componenti con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della seduta, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, nei quali l’avviso, scritto o telematico, deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della seduta.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto della/del Presidente vale doppio.
6. Le votazioni del Consiglio avvengono in modo palese e per alzata di mano, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa vigente in materia. Le votazioni si possono svolgere in via telematica.
7. Il verbale di ogni seduta deve essere approvato in quella successiva del Consiglio; le eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell’approvazione.
Art. 5 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
1. I docenti di cui all’art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del presente regolamento e i rappresentanti degli studenti in Consiglio eleggono al loro interno una/un Presidente.
2. La/Il Presidente ha le seguenti competenze:
a) convoca il Consiglio, predisponendo l’ordine del giorno;
b) modera la discussione e garantisce l’osservanza del presente Regolamento;
c) sovrintende e coordina le attività dei Corsi di Studio dell’Area didattica, e, in particolare, trasmette ai Dipartimenti coinvolti le coperture didattiche dei singoli insegnamenti proposte dal Consiglio;
d) cura l’esecuzione delle delibere e vigila sul rispetto di quanto deliberato, accertandosi, inoltre, della corretta redazione dei verbali che inoltra agli uffici di Facoltà competenti;
e) prepara l’offerta formativa dei Corsi di Studi dell’Area Didattica;
f) elabora e aggiorna le informazioni, anche mediante l’acquisizione di documenti, utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, sentite la Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità e il Comitato di Indirizzo del Corso di Studio;
g) convoca e partecipa, in qualità di membro di diritto, alle sedute della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità della didattica;
h) convoca il Comitato di Indirizzo;
i) predispone, per l’approvazione in Consiglio, la documentazione utile per il riconoscimento degli esami ai fini dei passaggi di Corso di Studio e dei trasferimenti di Ateneo, nonché delle abbreviazioni di carriera didattica;
l) coordina le attività di tutorato e di orientamento del Corso di Studio sia in ingresso, sia in itinere, sia in uscita;
m) contribuisce alla redazione dell’orario delle lezioni e del calendario didattico, entrambi da proporre alla Facoltà per la sua armonizzazione;
n) nomina, all’inizio di ciascun anno accademico, su proposta del docente responsabile dell’insegnamento, le Commissioni d’esame;
o) propone, in accordo con la Facoltà, le composizioni delle Commissioni di laurea per le sedute previste dal calendario didattico.
Art. 6 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE
1. La/il Presidente del Consiglio di Area Didattica, sulla base delle candidature pervenute, viene eletto a scrutinio segreto.
L’elezione della/del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive.
2. La/il Presidente dura in carica tre anni e il relativo mandato è rinnovabile una sola volta. Il mandato inizia di norma il 1° novembre. In caso di cessazione anticipata, il primo mandato della nuova/del nuovo Presidente ha la durata di tre anni aumentato del periodo intercorrente tra l’entrata in carica e il 1° novembre successivo.
3. L’elettorato attivo è costituito da tutti i docenti di cui all’art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del presente regolamento e ai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Area Didattica.
4. L’elettorato passivo è costituito da tutti i docenti di ruolo, così come specificati nell’art.4, comma 3, lettere a) e b) del presente regolamento. Inoltre, per far parte dell’elettorato passivo, i docenti devono essere in regime di tempo pieno e devono assicurare un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il Decano dell’Area Didattica indice le elezioni della/del Presidente tra quattro mesi e un mese prima della scadenza, ovvero immediatamente in caso di dimissioni o decadenza anticipata, ne coordina le procedure nel rispetto delle normative di Ateneo e trasmette i risultati alla Facoltà.
6. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
Art. 7 – ELEZIONI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA
1. Fanno parte del Consiglio di Area Didattica gli studenti iscritti ai Corsi di Studio che compongono l’Area Didattica ed eletti in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio medesimo. Il numero dei rappresentanti eletti è pari al 15% dei docenti appartenenti all’Area Didattica. Qualora il numero degli effettivi votanti risulti inferiore al 10% del numero degli aventi diritto al voto, il numero massimo dei rappresentanti da eleggere è ridotto proporzionalmente al numero stesso degli effettivi votanti.
2. L’elettorato attivo è costituito dagli studenti iscritti in corso, nonché da tutti gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. L’elettorato attivo è formato dal complesso degli studenti dei Corsi di Studio coordinati dall’Area didattica. La lista dell’elettorato attivo viene predisposta dalla Facoltà.
3. Costituiscono l’elettorato passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti fino al primo anno fuori corso (solo se per la prima volta) dei corsi di laurea e di laurea magistrale inclusi nell'Area Didattica. La lista dell’elettorato passivo viene predisposta dalla Facoltà.
4. Sono eletti gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite della percentuale di cui al comma 1. A parità di voti, viene nominato lo studente che sia iscritto a un anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati. In caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente più giovane di età.
5. L’eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Area Didattica non ne infirma la valida costituzione.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il rappresentante degli studenti è sostituito dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati non eletti, la/il Presidente del Consiglio di Area Didattica chiederà di indire elezioni suppletive che si terranno a un anno dalle ordinarie. Qualora l’esaurimento della lista dei non eletti intervenga in tempo successivo, la sostituzione avviene per cooptazione tra gli studenti che ne diano disponibilità, considerando se necessario le priorità d cui al comma 4 precedente. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un’altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica, eccettuato il caso di un rappresentante in Consiglio di Area Didattica che consegua la laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile al corso di laurea magistrale dello stesso Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto.
7. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
8. Le elezioni per le rappresentanze studentesche nel Consiglio di Area Didattica sono indette con dispositivo del Preside di Facoltà con cadenza biennale e non meno di trenta giorni prima della data prevista per l’inizio delle votazioni.
9. Le votazioni possono svolgersi anche per via telematica o, in alternativa, nella modalità online da remoto.
10. La procedura per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Studio o di Area Didattica è disciplinata in apposito Regolamento approvato dalla Giunta di Facoltà.
Art. 8 - LA COMMISSIONE DI GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
1. La Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio è costituita:
a. Dalla/dal Presidente del Consiglio di Area Didattica, in qualità di membro di diritto;
b. da uno o due docenti di ruolo;
c. dalla/dal referente per la didattica del Corso di Studio e/o da altra unità di personale tecnico-amministrativo coinvolto nella gestione didattica del Corso di Studio;
d. da una rappresentanza degli studenti in conformità a quanto previsto dalle linee guida europee per la qualità. Gli studenti componenti della Commissione devono essere iscritti al Corso di Studio di riferimento e non devono necessariamente essere rappresentanti eletti nel Consiglio del Corso di Studio.
2. La Commissione dura in carica tre anni.
3. La Commissione si riunisce su convocazione della/del Presidente del Consiglio di Area Didattica, la quale/il quale partecipa alle sedute assistita/o dalla/dal referente per la didattica o da altra unità di personale tecnico-amministrativo che fa parte della Commissione.
4. La Commissione predispone il Rapporto di Riesame Ciclico e la Scheda di Monitoraggio annuale del Corso di Studio, così come previsto dalle disposizioni vigenti. La Commissione coadiuva, altresì, la/il Presidente del Consiglio di Area Didattica nella preparazione dell’offerta formativa del Corso di Studio e nell’aggiornamento dei dati della Scheda SUA-CdS. La Commissione presenta al Consiglio di Area Didattica i risultati della sua attività, rispettando le scadenze indicate dal Team Qualità di Ateneo e dal Comitato di Monitoraggio della Facoltà.
5. La Commissione può avvalersi del supporto di Commissioni e/o di Gruppi di Lavoro designati dal Consiglio di Area Didattica per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, di riesame e di miglioramento previste dal Sistema AVA.
Art. 9 - IL COMITATO DI INDIRIZZO
1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo previsto sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, al fine di assicurare un collegamento tra Università, scuola e mondo del lavoro e la valutazione dell’efficacia degli sbocchi occupazionali.
2. Il Comitato di Indirizzo è costituito da: a) soggetti esterni individuati e designati dal Corso di Studio come rappresentativi dei principali portatori di interesse ed in coerenza con i profili professionali previsti dalla Scheda SUA del Corso di Studio; b) un numero di docenti di ruolo non superiore ad un terzo del numero totale dei membri dello stesso Comitato di Indirizzo; c) una rappresentanza degli studenti.
3. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio di Area Didattica in previsione di aggiornamenti significativi dei contenuti della Scheda SUA-CdS.
Art. 10 – NORME FINALI E DI RINVIO
Il presente Regolamento, una volta approvato in Consiglio d’Area Didattica, entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione in Giunta di Facoltà.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti, le norme contenute nello Statuto di Ateneo, nel Regolamento Didattico di Ateneo e in altri Regolamenti interni quando applicabili.