Frequenza del Master e Gestione della Carriera

Estratto dal Regolamento Master di Sapienza Università di Roma.

Articolo 16 - Frequenza del Master e gestione della carriera

1. Lo studente iscritto ai Master di primo e secondo livello è inserito nell’anagrafe nazionale degli studenti.
2. La frequenza alle attività didattiche del Master è obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo, fissato dalle strutture didattiche, che non può essere inferiore al 75% del monte ore complessivo delle lezioni. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Master decade dalla qualità di corsista.
3. In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Consiglio Didattico Scientifico del Master può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi le quote di iscrizione versate non sono rimborsabili.
4. Se uno studente, per giustificati motivi, si è trovato nell’impossibilità di frequentare tutti i moduli del corso in un determinato anno accademico e le ore di assenza sono state superiori rispetto alla percentuale prefissata, il Consiglio Didattico Scientifico del Master può concedere l’iscrizione sovra numeraria e gratuita e il recupero delle ore di lezione nell’anno accademico immediatamente successivo purché il corso venga nuovamente attivato.
5. Non è consentita l’iscrizione part-time ai Master.
6. Non è consentito il passaggio e/o trasferimento da un corso di Master ad altro corso di Master.
7. Possono iscriversi gratuitamente in qualità di fuori corso a un Master coloro che, già immatricolati al medesimo Master nell’anno accademico immediatamente precedente, abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza delle attività previste ma non abbiano completato gli esami, ovvero la prova finale e quindi non abbiano conseguito il diploma previa approvazione del Consiglio didattico-scientifico.
8. Il corsista, iscritto in qualità di fuori corso nell’anno accademico immediatamente successivo, che non consegua il titolo entro l’ultima sessione dell’anno di iscrizione decade definitivamente e irrevocabilmente dalla qualità di corsista.
9. Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria, presentando apposita istanza. La rinuncia comporta la perdita dello status di corsista. All’atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso di eventuali tasse versate.
10. Non è prevista l’interruzione di carriera ai sensi dell’art.9 co.4 del d.lgs. 29 marzo 2012 n.68.

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