Whistleblowing

Data di aggiornamento: 18/09/2023 - 15:53

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto un sistema di tutele nei confronti del dipendente pubblico che, segnalando nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, potrebbe subire discriminazioni per effetto della segnalazione.
Le tutele garantite trovano espressione nell’art. 54bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (cd. testo unico sul pubblico impiego), successivamente modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) e risiedono nella previsione che il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), all’ANAC, o denuncia all’Autorità giudiziaria ordinaria o contabile condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.
L’adozione di misure ritorsive adottate nei confronti del segnalante è comunicata all’ANAC, che a sua volta informerà il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia e disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
La prima tutela garantita al segnalante è che la sua identità non possa essere rivelata. La norma stabilisce, infatti che, nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del soggetto “incolpato”, l’identità del segnalante non possa essere rivelata nel caso in cui la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile alla difesa dell’incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento solo con il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
La norma aggiunge che nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei limiti e nei modi previsti dall’art. 329 c.p.p., e nell’ambito del procedimento innanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
La segnalazione, inoltre, è sottratta all’accesso disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Il sistema di tutele sopra ricordato si applica, nella realtà organizzativa della Sapienza, al personale tecnico-amministrativo, ai docenti e ai ricercatori – che non potranno essere, per effetto della segnalazione, sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti diretti o indiretti  sulle condizioni di lavoro - e si estende per quanto concerne la tutela alla riservatezza, ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Modalità di trasmissione della segnalazione:
Le segnalazioni possono essere trasmesse per posta ordinaria secondo la modalità di seguito descritta.
Al fine di permettere la migliore gestione dell’istruttoria e a tutela dell’identità del segnalante, sono a disposizione due moduli appositamente predisposti, contenenti rispettivamente i dati identificativi del segnalante e la segnalazione, accessibili ai seguenti link:

I moduli, correttamente redatti, devono essere imbustati separatamente.
La busta contenente il modulo dei dati del segnalante dovrà recare la seguente indicazione: “dati del segnalante”.
La busta contenente la segnalazione, dovrà recare la seguente dicitura: “dati della segnalazione”.
Entrambe le buste saranno quindi inserite in un'unica busta, inviata all’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – dott. Andrea Putignani – Piazzale Aldo Moro – 00185 Roma, con indicazione “riservata personale”.

Ogni ulteriore informazione relativa all’istituto del whistleblowing e alla gestione delle segnalazioni, è più compiutamente descritta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, Sezione II

 

 

 

 

 

 

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