CHI SIAMO
La "Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio" per lo studio ed il restauro dei monumenti ( già "Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti"), istituita nel 1957, presso la Facoltà di Architettura, con il nome di "Scuola di specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti", è disciplinata dall’art. 6, della Legge 23 febbraio 2001, n. 29, “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali”, che affronta il tema delle “Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”.
L’ordinamento didattico è stato redatto in base alla delibera del Senato Accademico (seduta del 19 dicembre 2006) d’istituzione della nuova “Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio”, secondo l’ordinamento riformulato ex Decreto MIUR del 31 gennaio 2006, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 15 giugno 2006, n. 137, Serie generale, ed approvato dal CUN nella seduta del 10 ottobre 2007.
Dall'anno accademico 2013-14 la Scuola ha attivato, accanto al tradizionale percorso in "Restauro dei monumenti e tutela del paesaggio" (A), un secondo percorso in "Restauro dei giardini e dei parchi storici" (B). L'ordinamento didattico, le regole organizzative e gli effetti giuridici della scuola sono comuni ed equipollenti a entrambi i percorsi "A" restauro dei monumenti e tutela del paesaggio e "B" restauro dei giardini e parchi storici.
L’ordinamento, fra l’altro, precisa quanto segue:
- Art. 1 - Gli ambiti caratterizzanti della scuola sono quelli che comprendono i settori scientifico-disciplinari del Restauro (ICAR/19) e della Storia dell’architettura (ICAR/18). [...]
- Art. 2. [...] La scuola accetta un numero massimo di iscritti al primo anno pari a trenta. [...]
- Art. 3. Alla scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, col titolo di laurea di secondo livello (300 CFU) e con eventuale diversa procedura per italiani e stranieri. Sono ammessi al concorso i laureati in “Architettura” del vecchio ordinamento e dei nuovi corsi di laurea specialistica o magistrale ricadenti nella classe 4/S “Architettura e ingegneria edile”, considerata classe di riferimento, con riconoscimento integrale dei 300 crediti conseguiti; inoltre possono essere ammessi i candidati forniti di laurea di secondo livello nelle classi 2/S “Archeologia”, 10/S “Conservazione dei beni architettonici e ambientali”, 12/S “Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico”, 95/S “Storia dell’arte”, previa valutazione, da parte della scuola, dei curricula personali per individuare eventuali debiti formativi. [...]
- Art. 4. Coloro che non superano tutti gli esami fondamentali obbligatori del proprio anno di corso non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l’anno. Lo studente non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.
- Art. 5. Ai fini dello svolgimento di tirocini e stage formativi, e con finalità di sovvenzionamento e utilizzazione di personale e strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, la scuola può stipulare convenzioni con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione.
- Art. 6. [...] La scuola può attivare al suo interno corsi di perfezionamento e master in settori pertinenti ai propri interessi istituzionali [...]».
Nel determinare il piano degli studi, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell’ordinamento le seguenti aree:
- Ambito 1 - Restauro
- Ambito 2 - Storia
- Ambito 3 - Disegno, rilievo, ambiente
- Ambito 4 - Materiali e tecnologie
- Ambito 5 - Strutture
- Ambito 6 - Economia e diritto
- Ambito 7 - Impianti, allestimento, museografia
- Ambito 8 - Metodologie archeologiche
Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio anche i laureati nella classe LM3 “Architettura del paesaggio”:
DECRETO 1° agosto 2019.
Modica al decreto 31 gennaio 2006, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
Art. 1.
1. L’allegato 2, relativo alla Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio, del decreto 31 gennaio 2006 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, è modificato nel senso di includere tra coloro che possono essere ammessi alla Scuola di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio anche i laureati nella classe LM-3 («Architettura del paesaggio»), previa valutazione, da parte della scuola, dei curricula personali per individuare eventuali debiti formativi.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia al decreto 31 gennaio 2006.
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, anno 160°, n° 236, pp. 45-46)