Accesso civico

L’accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

 

Accesso Civico Semplice

  • L'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web.

    L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

    La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo.

    L'Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione, sul sito, dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti e li trasmette contestualmente al richiedente, ovvero ne comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione. Se i documenti, le informazioni e i dati richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo link.
    In caso di ritardo o mancata risposta l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii..

  • Modulo accesso civico semplice (doc)

 

Accesso Civico Generalizzato - FOIA

  • L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti espressamente indicati dalla legge.

    Il diritto di accesso civico generalizzato detto anche FOIA (Freedom of Information Act) è stato introdotto dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato il d.lgs. n. 33/2013.

    L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, e non necessita di motivazione.

    Se l’Ateneo individua soggetti controinteressati ai sensi dell’art.5-bis comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, è tenuto a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso civico generalizzato. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati stessi. Decorso tale termine, l’Ateneo, accertata la ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta.

    L’Ateneo, salvi i casi di comprovata indifferibilità, può accogliere la richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione dei controinteressati; in tal caso, l’Amministrazione dà comunicazione dell’avvenuto accoglimento ai controinteressati e, non prima di quindici giorni dalla ricezione di detta comunicazione, trasmette all’istante i dati e i documenti richiesti.

    In caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, l’istante può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

    Avverso la decisione dell’Ateneo o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’istante può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

  • Modulo accesso civico generalizzato (doc)
  • Modulo riesame accesso civico generalizzato (doc)
     
  • FAQ sul FOIA (Pdf)

 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Designazione con Decreto Rettorale n. 2228/2023 al dott. Andrea Putignani  T (+39) 4969 0369 rpct@uniroma1.it
Titolare del potere sostitutivo
Assegnazione con Decreto Rettorale n. 2229/2029 al dott. Andrea Putignani,  T (+39) 4969 0369 .

Relativamente al procedimento di accesso civico, in caso di inerzia del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Direttore Generale è titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. direzionegenerale@uniroma1.it.
 

REGISTRO DEGLI ACCESSI 

© Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma - (+39) 06 49911 - CF 80209930587 PI 02133771002