Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. per l’individuazione di un operatore economico con il quale concludere un Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del medesimo D.Lgs n. 50/16 per l’affidamento dei lavori di rimozione dell’amianto all’interno degli edifici di Sapienza. C.I.G.: 7275901771 C.U.P.: B82B17000080001
- Luogo di esecuzione: Città Universitaria e sedi esterne come da elenco allegato al Capitolato speciale d’appalto.
- VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo massimo per l’Accordo quadro e rappresentativo della sommatoria dei contratti specifici che presumibilmente potranno essere stipulati nel corso della durata dell’Accordo stesso, è stimato in € 1.000.000,00 oltre IVA ed è così ripartito:
€ 940.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso
€ 60.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi della normativa vigente.
- Durata dell’Accordo quadro: La durata dell’Accordo Quadro è di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo stesso, prorogabili di ulteriori sei mesi, a seguito del mancato raggiungimento dell’importo massimo stabilito dall’Accordo medesimo. Per durata dell’Accordo si intende il periodo entro il quale l’Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico ed è condizionata al raggiungimento dell’importo complessivo massimo sopra specificato.
AVVISO DEL 15/02/2018 - CHIARIMENTI
A seguito delle numerose richieste di chiarimento, si precisa quanto segue:
CHIARIMENTI REQUISITO SOGGETTIVO – ALBO GESTORI AMBIENTALI
L’oggetto dell’appalto richiama la necessità che le imprese partecipanti posseggano alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il requisito speciale di idoneità professionale dell’iscrizione nell’albo dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152 del 2006.
Tale chiarimento è fornito in ossequio a quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 498 del 10 maggio 2017 e dalla recente giurisprudenza amministrativa (tra tutti, Consiglio di Stato, sentenza n.1825 del 19 aprile 2017). La specifica connotazione soggettiva dell’iscrizione all’Albo è confermata dal divieto di avvalimento di tale requisito sancito espressamente dall’art. 89, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.
Il requisito per l'iscrizione nella categoria 10 dell’Albo dei gestori ambientali, per attività di bonifica dei beni contenenti amianto, è così ripartito:
- 10 A) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
- 10 B) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Il requisito richiesto è, pertanto, comprensivo delle ripartizioni previste.
AL FINE DI AGEVOLARE LE VERIFICHE SUL PREDETTO REQUISITO, SI CHIEDE DI PRESENTARE IDONEA DOCUMENTAZIONE O DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445 DEL 2000 CHE NE ATTESTI IL POSSESSO (Modello A-Integrazione).
CHIARIMENTI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E ATI
Attenendo ad un requisito di natura soggettiva, esso deve essere posseduto da tutte le imprese associate. Come emerge dalla disciplina di riferimento (Art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e D.M. n. 140 del 2010) l’iscrizione al predetto Albo è articolata in categorie e classi. Pertanto, è consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione di cui al DM 140/2010.
AL FINE DI AGEVOLARE LE VERIFICHE SUL PREDETTO REQUISITO, SI CHIEDE DI PRESENTARE IDONEA DOCUMENTAZIONE O DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 445 DEL 2000 CHE NE ATTESTI IL POSSESSO PER CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA (Modello A-Integrazione).